Criteri di valutazione nel licenziamento per giusta causa

 

Con sentenza n. 1459 del 21 gennaio 2011, la Cassazione ha affermato che ai fini della valutazione della legittimità del licenziamento occorre accertare se, in relazione alla qualità del singolo rapporto, ed alla qualità ed al grado di fiducia, la specifica mancanza risulti oggettivamente e soggettivamente idonea a ledere in modo grave, facendola venir meno, la fiducia che il datore ripone nei confronti del proprio dipendente, senza che assuma rilievo l’assenza o la modesta entità del danno patrimoniale subito dal datore. Sul piano probatorio, se all’integrazione dei fatti giuridicamente legittimanti il licenziamento è necessario il dolo, l’onere del datore di provare la sussistenza dei fatti si estende alla prova del dolo e, pertanto, ai fini della legittimità del licenziamento, la prova della sussistenza del fatto nella sua mera materialità è insufficiente.
 

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