Criteri di valutazione nel licenziamento per giusta causa
Con sentenza n. 1459 del 21 gennaio 2011, la Cassazione ha
affermato che ai fini della valutazione della legittimità del licenziamento
occorre accertare se, in relazione alla qualità del singolo rapporto, ed alla
qualità ed al grado di fiducia, la specifica mancanza risulti oggettivamente e
soggettivamente idonea a ledere in modo grave, facendola venir meno, la fiducia
che il datore ripone nei confronti del proprio dipendente, senza che assuma
rilievo l’assenza o la modesta entità del danno patrimoniale subito dal datore.
Sul piano probatorio, se all’integrazione dei fatti giuridicamente legittimanti
il licenziamento è necessario il dolo, l’onere del datore di provare la
sussistenza dei fatti si estende alla prova del dolo e, pertanto, ai fini della
legittimità del licenziamento, la prova della sussistenza del fatto nella sua
mera materialità è insufficiente.
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