Licenziamento collettivo: inderogababilità della procedura prevista dalla legge n.223/1991
Con sentenza n. 14616 del 15 ottobre 2002, le Sezioni Unite della Cassazione hanno affermato che l’omissione della procedura prevista dall’art. 4 della legge n. 223/1991 non può essere sanata dall’accordo sindacale che comprenda l’individuazione dei lavoratori da licenziare sulla base della sola anzianità contributiva e che la legge n. 449/1997 (il ricorso all’esame della Corte riguardava le Ferrovie dello Stato) in materia di riorganizzazione e risanamento delle Ferrovie dello Stato non esclude l’applicazione delle procedure di verifica stabilite dalla legge n. 223/1991. La Corte ha censurato il fatto sostenendo che l’omissione (non sanabile) compromette l’interesse primario del lavoratore all’individuazione trasparente dei criteri.
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