Licenziamento per soppressione del posto di lavoro – onere probatorio

 

Con sentenza n. 14815 del 14 luglio 2005, la Cassazione ha affermato che in caso di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo ex art. 3 legge 604/66, l’onere probatorio concernente la sussistenza delle condizioni (soppressione del posto di lavoro) deve riferirsi alla situazione esistente all’epoca della comunicazione di licenziamento .

 

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