Intento ritorsivo nel licenziamento discriminatorio

 

Con sentenza n. 14816 del 14 luglio 2005, la Cassazione ha affermato che per stabilire il carattere ritorsivo e quindi la nullità del licenziamento, occorre specificatamente dimostrare, con onere a carico del lavoratore, che l’intento discriminatorio o di rappresaglia per l’attività svolta abbia avuto efficacia determinativa esclusiva della volontà del datore di lavoro, anche rispetto ad altri fatti rilevanti ai fini della configurazione di una giusta causa o di un giustificato motivo di recesso.

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