Licenziamento per giustificato motivo oggettivo

 

Con sentenza n. 14896 del 23 novembre 2001, la Cassazione ha stabilito che nel caso in cui vi sia una soppressione della postazione lavorativa, con la impossibilità di una collocazione diversa del dipendente, ricorrano gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo. La Corte ha, inoltre, sostenuto che non è necessario che vengano soppresse tutte le mansioni in precedenza attribuite al lavoratore. La redistribuzione delle stesse tra il restante personale rientra nelle scelte datoriali correlate alla organizzazione imprenditoriale.

 

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