Licenziamento per superamento del periodo di comporto
Con sentenza n. 15352 del 5 dicembre 2001, la Cassazione ha stabilito che rispetto alla originaria impugnativa del licenziamento per superamento del periodo di comporto, la deduzione di ulteriori elementi, in appello, concernenti la omessa detrazione dei giorni di ferie maturati durante le assenze per malattia, si configura come nuova domanda e, come tale, inammissibile, attesochè il "petitum" e la "causa petendi" sono quelli fissati nell’atto introduttivo del giudizio.
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