Licenziamento collettivo e criteri di scelta

 

Con sentenza n. 15377 del 9 agosto 2004, la Cassazione ha affermato che, in tema di procedura di mobilità, la previsione secondo la quale il datore di lavoro nella comunicazione preventiva, con cui da inizio alla procedura, deve dare una puntuale indicazione sia dei criteri di scelta che delle modalità applicative, comporta che allorquando il criterio sia unico, il datore di lavoro deve specificare nella comunicazione le modalità applicative, in maniera da raggiungere quel livello di adeguatezza tale da porre in grado il lavoratore di capire perché Lui e non altri dipendenti sia destinatario del licenziamento collettivo e quindi di poter contestare l'illegittimità del recesso sostenendo che sulla base del criterio di selezione altri dipendenti e non Lui avrebbero dovuto essere licenziati.

 

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