Licenziamento illegittimo: natura retributiva delle somme dovute a seguito della reintegra

 

Con sentenza n. 15621 dell’11 dicembre 2001, la Cassazione ha affermato che le somme liquidate al lavoratore, nel periodo intercorrente tra il licenziamento dichiarato illegittimo ed il provvedimento di reintegra, hanno natura, oltre che risarcitoria, anche retributiva, e restano conseguenzialmente soggette a contribuzione previdenziale ex art. 12 della legge n. 153/1969, considerato che la suddetta illegittimità del licenziamento osta a che si verifichi interruzione tanto del rapporto lavorativo quanto di quello assicurativo.

 

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