Licenziamenti collettivi: il calcolo dei limiti numerici 

 

Con sentenza n. 15674 del 20 ottobre 2003, la Corte di Cassazione ha affermato che “in relazione al requisito dei cinque licenziamenti nell’arco di centoventi giorni richiesti al fine della configurabilità del licenziamento come collettivo, il termine licenziamento va inteso nel senso tecnico che gli attribuisce il vigente assetto ordinamentale quale specifico evento che si concreta in un atto unilaterale di espulsione intimato dal datore di lavoro; esso non può, essere parificato a qualunque altro tipo di cessazione del rapporto determinata (anche o soltanto) da una scelta del lavoratore, come nella ipotesi di dimissioni, risoluzione concordata, o prepensionamenti, anche ove tali forme di cessazione del rapporto siano riconducibili alla medesima operazione di riduzione delle eccedenze della forza lavoro che giustifica il ricorso ai licenziamenti.

 

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