Procedure di mobilità: accordo sulla individuazione dei lavoratori
Con sentenza n. 16107 del 20 dicembre 2001, la Cassazione è tornata ad affrontare il problema dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare (art. 5 della legge n. 223/1991) al termine della procedura collettiva di riduzione di personale. La Corte ha ribadito la nullità dell’accordo sindacale (con il quale si può derogare dai tre criteri previsti dalla norma carichi di famiglia, anzianità, esigenze tecnico-produttive ed organizzative), laddove questo individui direttamente i lavoratori destinatari del recesso (c.d. accordo fotografia) come, ad esempio, nella identificazione a priori dei lavoratori reduci dalla CIGS, senza alcuna comparazione con altri dipendenti di analogo livello o addetti a reparti analoghi. La Suprema Corte ritiene che, in ogni caso, le esigenze tecnico-produttive dell’impresa debbano essere supportate dalla indicazione sia dei profili professionali dei lavoratori che dalla loro comparazione, anche nell’ipotesi in cui non vi siano stati rilievi di natura sindacale. Infatti, l’inerzia delle Organizzazioni Sindacali a fronte di criteri di scelta non conformi alla norma è irrilevante, in quanto la procedura prevista dagli artt. 4 e 5 della legge n. 223/1991 è finalizzata anche alla tutela dell’interesse pubblico, correlato alle problematiche connesse all’occupazione.
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