Licenziamento individuale ed insindacabilità della scelta
Con sentenza n. 16163 del 18 agosto 2004, la Cassazione ha affermato che in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo (es. riassetto organizzativo) pur essendo i criteri insindacabili da parte del giudice, gli stessi debbono apaprire effettivi e non pretestuosi.
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