Rinuncia alla reintegra e contributi previdenziali

 

Con sentenza n. 16675 del 27 luglio 2007, la Cassazione ha affermato che anche se il lavoratore ha deciso di non rientrare in azienda in caso di licenziamento illegittimo, il datore di lavoro deve versare sulle retribuzioni non corrisposte i contributi previdenziali ed assistenziali.

 

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