Licenziamento illegittimo di lavoratore per pensionamento

 

Con sentenza n. 1725 del 28 gennaio 2014, la Cassazione ha affermato che la reintegra di un lavoratore licenziato illegittimamente e che, nel frattempo ha goduto del trattamento pensionistico, ha quale conseguenza l’obbligo di versare all’interessato la retribuzione non percepita dal momento del recesso fino a quello della effettiva reintegra, senza che il datore di lavoro possa detrarre quanto percepito dallo stesso a titolo di pensione.

Secondo la Suprema Corte non trova applicazione, in questo caso, il principio della compensazione tra il vantaggio ed il danno, attesoché per la propria operatività occorre che il danno ed il vantaggio derivino dallo stesso evento. Nel caso di specie ci si trova di fronte ad un allontanamento forzoso (collocamento a riposo) e la correlazione non esiste in quanto la pensione non scaturisce direttamente dal licenziamento, ma dai requisiti soggettivi in possesso del lavoratore (contribuzione ed età). Ovviamente, i ratei di pensione incassati sono una entrata indebita che dovrà essere reclamata dall’Istituto che ha erogato il trattamento.

 

 

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