Licenziamento per fine lavori in edilizia

 

Con sentenza n. 17273/2011, la Cassazione ha affermato che i licenziamenti per fine lavori in edilizia, sottratti alle procedure di mobilità ex lege n. 223/1991, trovano la propria giustificazione con l’esigenza di riduzione del personale, cosa che comporta un diritto di precedenza alla riassunzione entro sei mesi, in caso di nuovi reclutamenti con le stesse mansioni.

 

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