Perdita del "Bonus assunzione" in caso di licenziamento dei dipendenti
Con sentenza n. 17431 del 17 luglio 2013, la Corte di Cassazione ha affermato che l'impresa che beneficia del credito d’imposta per l’assunzione di dipendenti e poi, a causa della chiusura di cantieri, è costretta a licenziarli, perde il beneficio.
La perdita del bonus può non essere revocato solo in presenza di cause di forza maggiore mentre il licenziamento è una libera scelta del datore di lavoro.
Recupero credito d’imposta – Licenziamento dipendenti – Committenti – Sospensione attività – Chiusura cantiere
Svolgimento del processo
L’Amministrazione finanziaria dispose la revoca del credito di imposta concesso a L.P., e da questi goduto per l’anno 1998, ai sensi dell’art. 4 della legge 27.12.1997 n.449, in quanto i nuovi cinque dipendenti assunti, all’uopo, nell’anno 1998 erano stati licenziati quattro nel 1999 ed uno nel 2000.
Avverso tale provvedimento L.P. propose ricorso rilevando che era stato costretto ai licenziamenti in quanto le Amministrazioni committenti avevano disposto la sospensione dei lavori appaltatigli.
La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso ma la sentenza, a seguito di appello dell’Agenzia delle Entrate, veniva integralmente riformata dalla Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo con la sentenza indicata in epigrafe.
I Giudici territoriali ritenevano che la semplice chiusura dei cantieri non giustificasse il licenziamento degli operai assunti e che il contribuente non aveva dimostrato la crisi economica in cui versava l’impresa.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione, affidato due motivi, il contribuente.
Agenzia delle Entrate non ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo – rubricato “violazione dell’art.4 della legge 27.12.1997 n.449, in relazione all’art.360 n.3 c.p.c- il ricorrente deduce l’errore in cui sarebbe incorsa la Commissione Tributaria Regionale nel non ritenere che il licenziamento dei lavoratori era stato indipendente dalla volontà del datore di lavoro in quanto causato da fatto del terzo ed in particolare, per avere in un caso le Amministrazioni committenti, disposto nel 1999, la sospensione dei lavori (il che aveva determinato la chiusura del cantiere con il licenziamento di quattro lavoratori) e, nell’altro, per essere stati ultimati i lavori del secondo appalto con conseguente licenziamento dell’ultimo dipendente assunto.
2. Con il secondo motivo, articolato ai sensi dell’ art.360 n. 5 c.p.c., il ricorrente deduce che la motivazione della sentenza impugnata/ richiedendo la dimostrazione dello stato di dissesto dell’impresa è del tutto inidonea a sostenere la pronuncia di legittimità della revoca del beneficio fiscale concesso, non essendo tale circostanza rilevante ai fini del decidere.
3. I motivi sono infondati.
L’art.4, comma 5, lett.c. della legge n.449/97 condiziona espressamente l’applicazione delle agevolazioni previste dalla normativa di riferimento al mantenimento, nel periodo agevolato, del livello occupazionale raggiunto con le nuove assunzioni.
Attesa l’indubbia ratio della norma, costituita dall’incentivazione alla stabile occupazione in particolari aree del territorio, ne deriva chiaramente che ciò che conta è che il livello occupazionale -ossia, ovviamente, il numero dei lavoratori, a prescindere dall’identità delle persone – raggiunto in virtù delle nuove assunzioni si mantenga costante nell’intero triennio e non subisca, cioè, variazioni in diminuzione, nemmeno temporanee, a pena di decadenza dall’agevolazione, senza che assumano rilievo le ragioni di tali eventuali riduzioni (cfr.Cass.n.17965/2012).
In tal senso, pertanto, nessuna rilevanza può, certamente, attribuirsi al licenziamento per “chiusura del cantiere per ultimazione del lavoro appaltato”, come avvenuto nella specie, con riguardo ad un lavoratore (come dedotto dallo stesso ricorrente), ma neppure al provvedimento di sospensione dei lavori adottato dalla stazione appaltante relativamente ad altro cantiere.
A tale diversa soluzione non può, infatti, soccorrere il contenuto, invocato dal ricorrente, della circolare ministeriale n.219E del 1998 a mente della quale la riduzione del livello occupazionale raggiunto per effetto delle nuove assunzioni, per cause non imputabili né alla volontà del datore di lavoro né a quella del prestatore non costituisce, in generale, causa di revoca del credito di imposta in argomento” .
Come correttamente argomentato dai Giudici di appello, le circostanze indicate dal contribuente non integrano ipotesi di causa di forza maggiore ovvero non imputabili alla volontà del datore di lavoro, atteso che la sospensione dei lavori disposta dalla Stazione appaltante non determina la cessazione dell’attività di impresa e che, pertanto, il licenziamento dei dipendenti neo assunti va ricondotto ad una libera scelta del datore di lavoro.
Ne consegue il rigetto del ricorso.
Non vi è pronuncia sulle spese per la mancanza di attività difensiva da parte dell’intimata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
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