Rifiuto a svolgere mansioni superiori e licenziamento
Con sentenza n. 17713 del 19 luglio 2013, la Corte di Cassazione ha affermato che l'illegittimità del licenziamento del lavoratore che si rifiuta di svolgere mansioni superiori se esulano dalla sua qualifica e comportano responsabilità maggiori anche penali.
I giudici della Suprema Corte, hanno ripreso il seguente principio di diritto: "Il rifiuto, da parte del lavoratore subordinato, di essere addetto allo svolgimento di mansioni non spettanti può essere legittimo e quindi non giustificare il licenziamento in base al principio di autotutela nel contratto a prestazioni corrispettive enunciato dall’articolo 1460 cod. civ., sempre che il rifiuto sia proporzionato all’illegittimo comportamento del datore di lavoro e conforme a buona fede" (Cass. 12 febbraio 2008, n. 3304).
La Sentenza n. 17713/2013 (fonte Guida al Diritto)
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