Licenziamento per superamento del periodo di comporto

 

La Cassazione, con sentenza n. 17780 del 6 settembre 2005, ha affermato che le assenze del lavoratore per  malattia non giustificano il recesso del datore di lavoro per superamento del periodo di comporto ove l'infermitą sia, comunque imputabile a responsabilitą dello stesso datore di lavoro, che abbia omesso di prevenire o eliminare, in violazione dell'obbligo di sicurezza o si specifiche norme, incombendo, peraltro, sul lavoratore l'onere di provare il collegamento causale fra la malattia e il carattere patogeno delle mansioni espletate.

stampa la notizia       chiudi                                

Direzione Provinciale del Lavoro di Modena - Sentenze di Cassazione Lavoro - www.dplmodena.it