Differenti tutele tra orfani e invalidi in caso di licenziamento
Con sentenza n. 18645 del 30 ottobre 2012, la Cassazione ha affermato che, ai fini della legittimità del licenziamento, sussiste una differenza giuridica tra la categoria degli invalidi e quella degli orfani di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di servizio o di guerra, cui è riconosciuta una quota di riserva ma non le medesime garanzie previste per gli invalidi.
Per la Suprema Corte non è applicabile, agli orfani per causa di lavoro, di servizio o di guerra, la regola per cui i licenziamenti per riduzione di personale o per giustificato motivo oggettivo, esercitati nei confronti dei lavoratori occupati obbligatoriamente, sono annullabili, qualora, nel momento della cessazione del rapporto, il numero dei rimanenti lavoratori occupati obbligatoriamente, sia inferiore alla quota di riserva” prevista dall’articolo 3 della legge 68/1999. In pratica, questi soggetti avranno diritto all’assunzione secondo quanto previsto dalla quota di riserva ma ciò non comporta una equiparazione alle altre garanzie previste per gli invalidi in quanto non espressamente disposto dalla legge.
La Sentenza n. 18645/2012 (fonte Guida al Diritto)
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