Licenziamento in violazione dei criteri stabiliti nell’accordo sindacale
Con sentenza n. 19177 del 19 agosto 2013 la Cassazione ha affermato che un licenziamento effettuato al termine di una procedura collettiva per riduzione di personale conclusasi con un accordo che ha individuato i criteri alternativi e sostitutivi (“requisiti per la pensione e istanza degli interessati”) rispetto a quelli legali previsti dall’art. 5 della legge n. 223/1991, in base ai quali procedere alla risoluzione dei rapporti, è nullo se la motivazione addotta non è compresa tra gli stessi (nel caso di specie era “produttività”).
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