Licenziamento e definizione di unità produttiva
Con sentenza n. 19837 del 4 ottobre 2004, la Cassazione ha affermato che per gli effetti della tutela reintegrativa del lavoratore ingiustamente licenziato, per “unità produttiva” va intesa non ogni sede o stabilimento o ufficio, ma la più vasta entità aziendale, eventualmente articolata in organismi minori, anche non ubicati tutti nel territorio del medesimo comune, caratterizzata da condizioni imprenditoriali di indipendenza tecnica od amministrativa. Pertanto, si esclude la configurabilità di unità produttiva in relazione alle articolazioni aziendali che, sebbene siano dotate di una certa autonomia amministrativa, siano destinate a scopi interamente strumentali o a funzioni ausiliarie sia rispetto ai fini generali dell’impresa, sia rispetto ad una frazione dell’attività produttiva della stessa.
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