Licenziamento e reintegra

 

Con la sentenza n. 19899 del 5 ottobre 2004, la Cassazione ha affermato che, se è vero che la giurisprudenza di legittimità da tempo ritiene che l’ordine di reintegrazione costituisce una misura di tutela tipica che può essere disposta solo ove sia applicabile l’art. 18 della legge 300/70, la stessa giurisprudenza riconosce in via generale il diritto del lavoratore alla esecuzione della prestazione lavorativa ed un correlativo obbligo del datore di lavoro di applicarlo, non lasciandolo in forzata inattività, giacché il lavoro costituisce un mezzo non solo di guadagno ma di estrinsecazione della personalità nel luogo di lavoro e la lesione di tale diritto costituisce inadempimento contrattuale.

 

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