Licenziamento disciplinare ed immediatezza della contestazione
Con sentenza n. 2023 del 30 gennaio 2006, la Corte di Cassazione ha affermato che nel momento in cui il datore di lavoro viene a conoscenza di gravi situazioni che incrinano la fiduciarietà del rapporto (nel caso di specie lavoratore delle Poste licenziato per concorso in reato di falsità ideologica), deve sospendere, in via cautelativa, il dipendente e compiere tutte le iniziative finalizzate all’accertamento dei fatti. Nel caso in cui intercorra un notevole lasso di tempo tra gli episodi contestati e l’esercizio del potere disciplinare è necessario che lo stesso fornisca le prove della c.d. “tempestività”.
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