Licenziamento e lavoro non sicuro

 

La Cassazione, con sentenza n. 21479 del 7 novembre 2005, ha affermato che con riferimento al contratto di lavoro l’ipotesi del sopravvenuto venir meno in modo totale o parziale della prestazione lavorativa tale da giustificare il licenziamento ex art. 18 della legge 300/70 per giusta causa o giustificato motivo, non è ravvisabile se il mancato o non completo adempimento del lavoratore trova giustificazione nella mancata adozione, da parte del datore di lavoro, delle misure di sicurezza che, pur in mancanza di norme specifiche, il datore è tenuto a osservare a tutela dell’integrità fisica e psichica del prestatore di lavoro e se quest’ultimo, prima dell’inadempimento secondo gli obblighi di correttezza, informa il datore di lavoro circa le misure necessarie da adottare a tutela dell’integrità fisica e psichica del lavoratore.

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