Licenziamento per impossibilità parziale della prestazione

 

Con sentenza n. 2152 del 13 febbraio 2003, la Cassazione ha affermato che la malattia del lavoratore trova tutela nell’art. 2120 c.c. che impone al datore di lavoro di conservare il posto al datore di lavoro assente per malattia, per tutta la durata del periodo di comporto. Tuttavia, quando il lavoratore, non assente dal lavoro, imputi l’inadempimento ad una infermità, non è preclusa al datore di lavoro l’utilizzabilità dello strumento del recesso dal contratto, a mezzo del licenziamento per giustificato motivo, in quanto la situazione è regolata dai principi generali, ed, in particolare, dall’art. 1464 c.c., che disciplina gli effetti dell’impossibilità parziale della prestazione nel contratto a prestazioni corrispettive e, pur in presenza di una causa di inadempimento non imputabile al lavoratore, non obbliga la controparte a mantenere in vita un contratto di durata con un soggetto che non è più in grado di svolgere le mansioni per le quali è stato assunto.

 

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