Inidoneitā fisica e licenziamento

 

Con sentenza n. 21710 del 13 ottobre 2009, la Cassazione ha affermato che il datore di lavoro prima di licenziare un lavoratore per sopravvenuta inidoneitā fisica alle mansioni assegnate, deve accertare se quest'ultimo č in grado di svolgere mansioni diverse e di pari livello. La mancata verifica comporta l'illegittimitā del licenziamento e la reintegra del lavoratore.

 

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