Licenziamento per rifiuto a trasferirsi in altra sede

 

Con sentenza n. 21967/2010, la Cassazione ha affermato che non può essere motivo di licenziamento il rifiuto a trasferirsi in un'altra sede, da parte del lavoratore, soprattutto se ciò è giustificabile dalla necessità di assistere il coniuge ammalato.

La Suprema Corte ha evidenziato che l'assetto organizzativo e produttivo dell'impresa è rimesso alla valutazione del datore di lavoro, pur tuttavia, la libertà di iniziativa privata non può svolgersi in modo da recare danno alla libertà ed alla dignità umana.

 

stampa la notizia       chiudi                                

Direzione Provinciale del Lavoro di Modena - Sentenze di Cassazione Lavoro - www.dplmodena.it