Insegnanti di religione e risoluzione del rapporto
Con sentenza n. 2243 del 4 febbraio 2005, la Cassazione ha affermato che l’autorità ecclesiastica ha una competenza piena ed esclusiva circa l’idoneità dei docenti di religione cattolica conservando, pur dopo l’iniziale nulla – osta, poteri autonomi di valutazione, in sede di conferimento annuale dell’incarico.
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