Riassetto organizzativo, licenziamenti e autonomia dell'imprenditore

 

Con sentenza n. 22648/2009, la Cassazione ha affermato che non è sindacabile, nei suoi profili di congruità ed opportunità, la scelta dell'imprenditore che abbia comportato la soppressione del settore lavorativo o del reparto o del posto cui era assetto il dipendente licenziato, sempre che risulti l'effettività e la non pretestuosità del riassetto organizzativo operato.

 

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