Risarcimento da licenziamento illegittimo e inizio attività

 

Con sentenza n. 22649 del 27 ottobre 2009, la Cassazione ha affermato che il risarcimento al lavoratore, per licenziamento illegittimo, non può essere inferiore alla somma delle retribuzioni che avrebbe conseguito nel periodo non lavorato, a partire dal giorno in cui aveva offerto formalmente la propria prestazione. In questo modo esclude il periodo ove il lavoratore abbia svolto altra attività o l'inadempimento sia dovuto a causa non imputabile al datore di lavoro.

 

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