Illegittimo il licenziamento se la patologia non è particolarmente grave
Con sentenza n. 23068 del 10 ottobre 2013, la Cassazione ha affermato la illegittimità del licenziamento di un lavoratore che presenti una patologia fisica non eccessivamente invalidante e, comunque, compatibile con le mansioni assegnategli, una volta adottate le cautele di legge in grado di ridurre i rischi per la salute; ciò anche se il medico competente dell'azienda aveva espresso parere negativo all’idoneità.
Secondo i giudici della Suprema Corte "nel caso di contrasto tra il contenuto del certificato del medico curante e gli accertamenti compiuti dal medico di controllo, il giudice del merito deve procedere alla loro valutazione comparativa al fine di stabilire quale delle contrastanti motivazioni sia maggiormente attendibile, atteso che le norme che prevedono la possibilità di controllo della malattia, nell'affidare la relativa indagine ad organi pubblici per garantirne l'imparzialità, non hanno inteso attribuire agli atti di accertamento compiuti da tali organi una particolare ed insindacabile efficacia probatoria che escluda il generale potere di controllo del giudice".
La Sentenza n. 23068/2013 (fonte Guida al Diritto)
DPL Modena - www.dplmodena.it