Licenziamento durante il periodo di prova e motivazione

 

Con sentenza n. 23227 del 17 novembre 2010, la Cassazione ha affermato che è possibile licenziare un lavoratore in prova, senza l’obbligo di motivazione.
La Corte asserisce che, a norma dell’art 2096 c.c. e dell’art 10 L. 604/96 ( norme sui licenziamenti individuali), “il rapporto di lavoro subordinato costituito con patto di prova è sottratto, per il periodo di sei mesi, alla disciplina dei licenziamenti individuali, ed è caratterizzato dal potere di recesso del datore di lavoro, la cui discrezionalità si esplica senza obbligo di fornire al lavoratore, alcuna motivazione, neppure in caso di contestazione, sulla valutazione della capacità e del comportamento professionale del lavoratore stesso.”. Inoltre, tale discrezionalità “non è assoluta ma, deve essere coerente con la causa del patto di prova sicché, il lavoratore che non dimostri il positivo superamento della prova o, la imputabilità del recesso a cause estranee alla prova stessa, non può eccepire ne dedurre in sede giurisdizionale, la nullità del licenziamento”.
 

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