Licenziamento durante il periodo di prova e motivazione
Con sentenza n. 23227 del 17 novembre 2010, la Cassazione ha affermato che
è possibile licenziare un lavoratore in prova, senza l’obbligo di motivazione.
La Corte asserisce che, a norma dell’art 2096 c.c. e dell’art 10 L. 604/96 (
norme sui licenziamenti individuali), “il rapporto di lavoro subordinato
costituito con patto di prova è sottratto, per il periodo di sei mesi, alla
disciplina dei licenziamenti individuali, ed è caratterizzato dal potere di
recesso del datore di lavoro, la cui discrezionalità si esplica senza obbligo di
fornire al lavoratore, alcuna motivazione, neppure in caso di contestazione,
sulla valutazione della capacità e del comportamento professionale del
lavoratore stesso.”. Inoltre, tale discrezionalità “non è assoluta ma, deve
essere coerente con la causa del patto di prova sicché, il lavoratore che non
dimostri il positivo superamento della prova o, la imputabilità del recesso a
cause estranee alla prova stessa, non può eccepire ne dedurre in sede
giurisdizionale, la nullità del licenziamento”.
Direzione Provinciale del Lavoro di Modena - Sentenze di Cassazione Lavoro - www.dplmodena.it