Licenziamento per inidoneità senza la verifica sulla possibile ricollocazione

 

Con sentenza n. 23330 del 18 dicembre 2012, la Cassazione ha affermato che, deve essere reintegrato il lavoratore licenziato perché affetto da un disturbo d'ansia se non si dimostra la sua "totale inidoneità allo svolgimento delle mansioni". Non solo, l’azienda deve anche provare l'impossibilità di una ricollocazione del medico.

La Suprema Corte, riprendendo la Corte territoriale ha affermato che "non solo non risultava dalle certificazioni mediche che la sopravvenuta, parziale inidoneità fisica del ricorrente avesse carattere permanente e quindi fosse definitivamente escluso un recupero della sua piena idoneità fisica, ma l'amministrazione aveva omesso di provare ... che, pur con la ridotta capacità lavorativa, il dipendente non potesse svolgere mansioni compatibili con l'organizzazione aziendale".   Inoltre, la Cassazione ha confermato che, "l'illegittimità del recesso comporta anche per i dirigenti pubblici gli effetti reintegratori stabiliti dall'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori" "a prescindere dal numero dei dipendenti".  

 

La Sentenza n. 23330/2012 (fonte Guida al Diritto)

 

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