Licenziamento orale e risarcimento del danno

 

Con sentenza n. 2392 del 18 febbraio 2003, la Cassazione ha affermato che il licenziamento intimato oralmente, pur non incidendo sulla continuità del rapporto in quanto inefficace, non comporta ex se il diritto del lavoratore alla corresponsione delle retribuzioni maturate dal giorno del licenziamento, cosicché in assenza di una disposizione specifica per la determinazione dell’an e del quantum del danno risarcibile, soccorrono i normali criteri fissati per l’inadempimento delle obbligazioni in genere.

 

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