Licenziamento di dipendente di patronato

 

Con sentenza n. 24043 del 20 novembre 2007, la Cassazione ha affermato che il dipendente di un patronato licenziato in maniera illegittima ha diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro in quanto non trova applicazione l'art. 4 della legge n. 108/1990 che esclude i datori di lavoro non imprenditori che svolgono, senza fini di lucro, attivitą di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione, di religione o di culto.

 

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