Licenziamento a seguito di demansionamento non accettato
Con sentenza n. 25313/2007 la Cassazione ha affermato che, qualora il lavoratore rifiuti un lavoro di livello inferiore dopo che a ciò si sia giunti attraverso la contrattazione collettiva come previsto dall’art. 4 della legge n. 223/1991, il datore di lavoro è legittimato ad operare il recesso.
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