Procedure di mobilità e indicazioni delle ragioni
Con sentenza n. 25668 del 7 dicembre 2007, la Cassazione ha affermato che nella comunicazione preventiva con la quale inizia la procedura di mobilità (art. 4 Legge 223/91) è onere del datore di lavoro indicare i criteri di scelta e le modalità applicative, anche allorquando il criterio prescelto sia uno soltanto. Tutto questo è finalizzato a far percepire al lavoratore interessato perché Lui e non altri sia stato destinatario del collocamento in mobilità con la conseguenza di poter, eventualmente, contestare il provvedimento.
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