Omessa reintegra nel posto di lavoro a seguito di licenziamento illegittimo
Con sentenza n. 2603 del 27 gennaio 2005, la prima sezione penale della Cassazione ha affermato che non commette il reato di cui all’art. 650 c.p., il datore di lavoro destinatario di un ordine di reintegrazione emesso dal giudice civile in base all’art. 18 della legge n. 300/1970 o ex art. 700 c.p.c., che ometta di reintegrare immediatamente il lavoratore nel posto di lavoro.
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