Licenziamento disciplinare: contestazione di addebito

Con sentenza n. 2610 del 23 febbraio 2002, la Cassazione ha affermato che il termine di cinque giorni dalla contestazione dell’addebito, previsto dall’art. 7, comma 5, della legge n. 300/1970 per l’irrogazione della sanzione disciplinare (ivi compreso il licenziamento) persegue un triplice obiettivo: a) consente al lavoratore di presentare le proprie giustificazioni; b) consente al datore di lavoro di adottare la sanzione dopo aver conosciuto le difese dell’incolpato; c) consente al datore di lavoro di fruire di un tempo, anche se molto breve, di ripensamento e di raffreddamento, tale da fargli adottare i provvedimenti più gravi con la necessaria ponderazione. Da ciò ne consegue, secondo la Corte, che il datore di lavoro non può irrogare il provvedimento, prima della decorrenza di tale termine. C’è da sottolineare, tuttavia, come tale orientamento non sembri in linea con quello espresso dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 3965 del 26 aprile 1994. Con tale decisione si affermava che, nel caso in cui il lavoratore avesse fornito le proprie giustificazioni prima della scadenza, senza manifestare alcuna intenzione di produrne di ulteriori, il datore di lavoro poteva procedere alla irrogazione della sanzione senza attendere il decorso della residua parte del termine.

 

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