Ritardo nel reintegro e richiesta di danno esistenziale

 

Con sentenza n. 26561 del 17 dicembre 2007, la Cassazione ha affermato che l’inottemperanza all’ordine di reintegrazione contenuto nella sentenza comporta l’obbligo per il datore di lavoro di corrispondere la retribuzione e, trattandosi per tale periodo di una condanna in futuro, l’ammontare del risarcimento fissato per legge copre tutti i pregiudizi economici normalmente conseguiti all’inattività lavorativa. Resta, comunque, la possibilità per il lavoratore di chiedere il risarcimento di danni ulteriori (danno esistenziale), della prova dei quali è onerato, con le modalità di cui all’art. 414 cpc.

 

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