Effetti della mancata impugnazione del licenziamento

 

Con sentenza n. 2676 del 5 febbraio 2010, la Cassazione ha affermato che la mancata impugnazione del provvedimento di licenziamento nel termine perentorio dei 60 giorni, preclude sia il reintegro in azienda che l'ordinaria azione di risarcimento del danno. La Suprema Corte ha affermato altresì che il breve termine di decadenza di 60 giorni è stabilito a garanzia della certezza della situazione di fatto. Da ciò discende che trascorso tale termine non può essere richiesto neanche il risarcimento del danno atteso che non è possibile far accertare giudizialmente l'illegittimità del provvedimento di recesso.

 

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