Retribuzione sempre collegata alla prestazione

 

Con sentenza n. 2760 del 6 febbraio 2013 la Cassazione ha ritenuto legittimo il licenziamento disciplinare per giusta causa di un lavoratore che non aveva ripreso la propria attività lavorativa dopo un periodo di ferie. Inoltre, la Corte ha ritenuto legittima la mancata corresponsione della retribuzione nel periodo non lavorato, intercorrente dalla contestazione dell'inadempienza al provvedimento espulsivo, per quanto il datore di lavoro avesse formalmente invitato il lavoratore a riprendere l'attività in azienda.

La Suprema Corte ha precisato che "al dipendente che sospenda volontariamente l’esecuzione della prestazione lavorativa, finché non provveda nuovamente a mettere a disposizione la stessa ... determinando una mora accipiendi del datore di lavoro, non è dovuta la retribuzione, atteso che, in applicazione della regola generale di effettività e corrispettività delle prestazioni, quest’ultima spetta soltanto se la prestazione di lavoro viene effettivamente eseguita, salvo che il datore di lavoro versi in una situazione di mora accipiendi nei confronti del dipendente".

 

La Sentenza n. 2760/2013 (fonte Guida al Diritto)

 

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