Licenziamenti per giustificato motivo oggettivo

 

Con sentenza n. 28 del 7 gennaio 2004, la Corte di Cassazione ha affermato che il licenziamento per giustificato motivo oggettivo non è sindacabile sotto il profilo della congruità e della opportunità seguita dall'imprenditore e che ha portato alla soppressione del reparto cui era addetto il lavoratore licenziato, sempre che risulti l'effettività e la non pretestuosità dell'operazione.

 

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