Licenziamento di un insegnante di religione

 

Con sentenza n. 2803 del 24 febbraio 2003, la Cassazione ha affermato che il rapporto di lavoro dell’insegnante di religione cattolica nella scuola statale è caratterizzato da sostanziale precarietà, dovendo reggersi sull’assenso della competente autorità ecclesiastica, che costituisce un requisito imprescindibile per l’inidoneità dell’insegnamento. Nell’ipotesi in cui l’autorità ecclesiastica revochi l’idoneità all’insegnamento, si configura un’ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione di lavoro ex art. 1463 c.c., con conseguente inapplicabilità della disciplina sui licenziamenti individuali, ed in particolare del divieto di licenziamento della lavoratrice madre di cui all’art. 54 del T.U. n. 151/2001.

 

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