Licenziamento individuale e tutela obbligatoria

 

Con sentenza n. 2846 del 26 febbraio 2002, la Cassazione ha affermato che nell’ambito della tutela obbligatoria per il licenziamento privo di giusta causa o giustificato motivo, l previsione dell’alternatività tra riassunzione e risarcimento del danno deve essere interpretata nel senso che il pagamento dell’indennità risarcitoria, qualora il rapporto non si ripristini, sia sempre dovuto, senza che rilevi quale sia il soggetto e quale sia la ragione per cui ciò si verifichi. Infatti, si deve tener conto che la riassunzione ex art. 8 della legge n. 604/1966 determina la ricostituzione "ex nunc" del rapporto di lavoro, sicchè l’offerta datoriale di riassunzione corrisponde alla proposta contrattuale di un nuovo rapporto, che deve essere accettata dal lavoratore secondo le regole generali sulla formazione dei contratti. Da ciò ne consegue che, quando il lavoratore chieda il pagamento dell’indennità, il datore di lavoro, ove risulti confermata la mancanza di una valida giustificazione del licenziamento, non può sottrarsi al pagamento dell’indennità offrendo la riassunzione.

 

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