Recesso durante la prova e mancata motivazione
Con sentenza n. 28531 del 1° dicembre 2008, la Cassazione ha affermato che il licenziamento intimato durante il periodo di prova ha natura discrezionale e, quindi, non deve essere motivato: l’eccezione è rappresentata dal fatto che la motivazione sia imposta, a tutela del prestatore, dalla contrattazione collettiva.
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