Licenziamento per superamento del periodo di comporto

 

Con sentenza n. 29137 del 15 dicembre 2008, la Cassazione ha affermato che in caso di licenziamento per superamento del periodo di comporto, è sufficiente, alfine di valutare l’adeguatezza della motivazione, che il datore di lavoro nell’intimare il licenziamento abbia enunciato la causale, senza necessità di una descrizione minuta delle circostanze relative alla causale stessa. Ovviamente, resta fermo l’onere di provare, in sede giudiziaria, i fatti costitutivi del potere esercitato.

 

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