Cessazione dell’attività, inefficacia del licenziamento e contributi

 

Con sentenza n. 29936 del 22 dicembre 2008, la Cassazione ha affermato che in caso di licenziamento inefficace, la previsione di condanna del datore di lavoro al pagamento dei contributi previdenziali non può essere esclusa nel caso in cui la mancata reintegrazione dipenda dalla intervenuta cessazione dell’attività aziendale, in quanto il rapporto di lavoro deve ritenersi ricostituito nel lasso di tempo intercorrente tra il licenziamento operato dal datore e la risoluzione del rapporto a causa della suddetta cessazione di attività.

 

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