Malattia e diritto di difesa in un procedimento disciplinare

 

Con sentenza n. 3058 del 8 febbraio 2013 la Cassazione ha ritenuto legittimo il licenziamento disciplinare emesso senza la preventiva audizione del lavoratore, il quale per motivi "depressivi" aveva più volte procrastinato l'incontro.

La Suprema Corte ha evidenziato come l'indisponibilità ripetuta per motivi di salute non dovesse essere usata dal lavoratore come mezzo dilatorio per rimandare sistematicamente il provvedimento disciplinare e paralizzare, così, il potere disciplinare del datore di lavoro. Infatti, "nulla si poteva obiettare alla Società appellante che si era mostrata sempre disponibile (per ben quattro volte) affinché l’appellato potesse esercitare il diritto di difesa"; inoltre, la malattia (stato depressivo) "non appariva, in concreto, aver impedito fisicamente al lavoratore di effettuare il colloquio, né di ragguagliare adeguatamente il rappresentante sindacale sulle giustificazioni da fornire rispetto ai fatti contestati"

 

La Sentenza n. 3058/2013 (fonte Guida al Diritto)

 

stampa la notizia       chiudi                                

DPL Modena - www.dplmodena.it