Assenteista e licenziamento senza l'affissione del codice disciplinare

 

Con sentenza n. 3060 del 29 febbraio 2012 la Cassazione ha affermato che una interruzione del rapporto è dovuta ad una assenza prolungata ed ingiustificata - nel caso specifico quasi due mesi - il lavoratore non si può appellare alla mancata affissione del codice disciplinare. La Suprema Corte ha evidenziato come il requisito della presenza rientra "tra i doveri fondamentali e non accessori del lavoratore […] e la sua inosservanza, per essere sanzionata con il licenziamento, non abbisogna di essere portata a conoscenza del lavoratore". Inoltre, l'ipotesi evidenziata non rientra tra quelle "ipotesi ... di esercizio, da parte del datore [di lavoro], del potere di licenziamento".

 

La Sentenza n. 3060/2012 (fonte Guida al Diritto)

 

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