Licenziamenti collettivi e dimissioni incentivate

 

Con sentenza n. 3068 del 1° marzo 2003, la Cassazione ha affermato che le c.d. "dimissioni incentivate" sono caratterizzate da una volontarietà del lavoratore di risolvere il rapporto e si distinguono dal licenziamento al quale non sono equiparabili: conseguentemente non se ne può tener conto ai fini del computo minimo di cinque licenziamenti, necessario e sufficiente ad integrare la fattispecie del licenziamento collettivo.

 

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